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Indagini difensive penali

Nell’immaginario collettivo è diffusa la convinzione che le indagini penali possano essere svolte solamente dalle Procure della Repubblica per il tramite della Polizia Giudiziaria. In realtà non è così. Le indagini penali infatti possono essere effettuate anche da altri attori, oltre che dalle diverse Procure.
 
Si pensi in primo luogo al ruolo svolto dal difensore dell’indagato o dell’imputato nella ricerca degli elementi scagionanti tralasciati da una Procura, la quale, si ricorda, per il principio della ricerca della verità alla quale la sua azione è sottoposta, dovrebbe ricercare anche gli elementi favorevoli all’indagato. 
Si pensi ancora alle indagini e alle investigazioni penali poste in essere dagli investigatori privati autorizzati per ricercare elementi probatori a favore della parte offesa o a favore della parte accusata di aver commesso il fatto. Nella prima fattispecie tale figura professionale, ricercando altri elementi di prova, può aiutare a rafforzare il quadro probatorio già ampiamente sviluppato dalla Procura; nella seconda fattispecie, invece, può riuscire a dimostrare che la parte accusata non ha commesso il fatto a causa di un errore sulla persona o a causa della lacunosità e della superficialità delle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria o ancora per la presenza di errori nella raccolta delle prove, portando quindi nel processo nuovi elementi che consentiranno al giudice di ricostruire ex novo un quadro più completo e più aderente alla realtà. 
 
Cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano.
 
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, nel 1989, è stato istituito un sistema processuale prevalentemente di tipo accusatorio, in cui si confrontano principalmente il Pubblico Ministero ed il difensore di fronte ad un giudice terzo ed imparziale.
 
La scelta del sistema accusatorio effettuata dell’ordinamento italiano ha comportato conseguenze rilevanti in ordine al potere di ricerca delle fonti di prova. E’ noto infatti che in detto sistema il giudice non ha il potere di ricercare le prove, poiché questo potere spetta unicamente alle parti. Sono queste ultime infatti a presentare le prove nel processo, garantendo una parità tra accusa e difesa e una valutazione più giusta possibile delle medesime.
 
Tutte queste rilevanti novità sono state introdotte nell’ordinamento giuridico dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397, la quale ha indiscutibilmente rafforzato i poteri del difensore dell’indagato o imputato nella ricerca diretta delle prove. Tale novella ha cioè concesso al medesimo la facoltà di svolgere indagini nell’interesse del proprio assistito in attuazione del principio del contradditorio e, come già detto poco sopra, della parità della difesa con la pubblica accusa. In questa diversa ottica l’avvocato della difesa non ha più solo il ruolo di confutare le accuse, ma ha la possibilità di svolgere concretamente attività di indagine “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
 
La disciplina delle indagini difensive è contenuta all’interno del titolo VI bis del libro V del Codice di Procedura Penale. La riforma ha disciplinato nel dettaglio gli ambiti di intervento e gli strumenti a disposizione della difesa, composta quest’ultima non più solamente dall’avvocato ma, se ritenuto necessario, anche dall’investigatore privato e dal consulente tecnico di parte.
 
Nella sostanza il nuovo Titolo VI-bis è composto da nove articoli che riguardano l’attività che il difensore o l’investigatore delegato possono compiere, le modalità di documentazione e l’utilizzazione processuale degli atti compiuti. Il difensore, potrà quindi nominare con specifico incarico, l’investigatore privato che svolgerà le indagini a favore del suo assistito e l’avvocato potrà avvalersi delle prove fornitegli in tribunale.
 
Il ruolo e il raggio d’azione dell’investigatore privato nell’ambito delle indagini penali è stato quindi ampliato e fortemente incentivato dal legislatore rispetto al passato.
 
Ricapitolando quindi, il difensore ha la facoltà di svolgere anche da solo le investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (327 bis c.p.p., comma 1), ma l’ordinamento prevede anche che esso possa essere coadiuvato da investigatori privati autorizzati e da consulenti tecnici di parte (327 bis c.p.p., comma 3).
 
Si ricorda inoltre che le indagini devono essere svolte con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di tale titolo. 
 
Cosa si intende nello specifico per indagini difensive penali.
 
Per indagini o investigazioni difensive penali si intendono tutte quelle attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere da solo o insieme ad un investigatore privato autorizzato per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle effettuate dalla Procura della Repubblica tramite la Polizia Giudiziaria. Attraverso queste quindi si raccolgono prove da far valere nel contesto del procedimento penale.
 
Al contrario di quanto si possa pensare, le indagini difensive non intervengono solo per difendersi nel corso di un procedimento penale ma anche in altri momenti: ad esempio in via preventiva “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” cioè prima che si instauri il procedimento penale (art 391-nonies c.p.p) oppure dopo la fine del processo per chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato, a causa della scoperta di nuovi elementi probatori che, se valutati dal giudice, potrebbero capovolgere la precedente statuizione.
 
Se il professionista può dunque attivarsi per ricercare fonti di prova favorevoli al proprio cliente già a partire dalle fasi iniziali del procedimento penale e/o quindi prima che questo abbia inizio, come stabilisce l’art. 391-nonies c.p.p., ciò significa che le indagini difensive possono essere effettuate in tutte le fasi del procedimento, anche quando non esiste ancora un procedimento. 
 
Il ruolo fondamentale dell’investigatore privato nello svolgimento delle indagini difensive penali.
 
Si è detto quindi che l’ordinamento consente al difensore di effettuare le indagini difensive a favore del proprio assistito anche da solo. Tuttavia, spesso egli dimostra di non possedere le capacità, le attrezzature e le competenze adeguate per lo svolgimento di tali peculiari attività che rientrano più propriamente nella sfera professionale degli investigatori privati.
 
Ecco allora che quella dell’investigatore privato autorizzato e regolarmente nominato dal difensore, appare la figura professionale più idonea per la costruzione di un impianto probatorio tale da esser difficilmente attaccabile dalla controparte o, a seconda dei casi, così solido da provare l’estraneità dell’assistito rispetto ai fatti contestatigli dall’autorità inquirente[1].
 
Occorre però fare chiarezza sul tema: Non tutti gli investigatori privati possono svolgere indagini penali, ma solo coloro che abbiano ottenuto un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Prefettizia a seguito della verifica sul possesso dei requisiti necessari e che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività. (art.222 Disp. Att. c.p.p. )
 
Inoltre, oltre a quanto già detto poco sopra, l’autorizzazione ad effettuare le indagini difensive penali può essere richiesta solo da soggetti che siano già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile. Gli investigatori privati in possesso della sola licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. dunque, potranno operare unicamente in ambito civilistico.
 
Anche se i poteri e le risorse riconosciuti al difensore e all’investigatore privato non potranno mai essere perfettamente parificati a quelli/e di cui dispone la pubblica accusa, la quale ricordiamo è anche titolare di poteri coercitivi, le modalità e i tipi di investigazioni di cui il difensore e l’investigatore privato possono disporre sono quantitativamente ampi e vari, e qualitativamente adeguati ed efficaci per poter risultare decisivi.
 
Vediamo ora quale tipo di attività vengono tradizionalmente fatte rientrare nell’alveo delle cosiddette indagini penali. L’attività svolta dall’investigatore consiste generalmente:
 
– nel conferire con le persone in grado di riferire informazioni utili all’indagine. Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nel colloquio e successivamente documentate, dovranno essere acquisite nel rispetto di precise disposizioni di legge, pena l’inutilizzabilità delle stesse (art.391 bis e art. 391 ter c.p.p.).
 
– nell’accedere per visionare e per descrivere lo stato dei luoghi e delle cose (Art. 391-sexies c.p.p.) o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi. In questa categoria si fanno rientrare anche i sopralluoghi in luoghi privati o non aperti al pubblico, anche se in questo caso serve un’apposita autorizzazione del giudice (Art. 391-septies c.p.p.).
 
– in pedinamenti, appostamenti, riprese cinematografiche e fotografiche, registrazione di colloqui e di conversazioni telefoniche in luoghi pubblici. Si tratta delle più disparate attività eseguite con ampia libertà di forme che si fanno rientrare sotto il nome di indagini atipiche, le quali si rivelano idonee per l’accertamento dei fatti per cui si procede.
 
Oltre a quelle appena citate, rientrano sotto la categoria delle indagini difensive penali anche altre attività, quali: verifica dell’attendibilità e della reperibilità dei testimoni, ricerca di alibi, accertamento della giusta sequenzialità dei fatti, ricerca tracce, richieste di documentazioni alla pubblica amministrazione (Art. 391-quater c.p.p.), svolgimento di perizie tecniche e di analisi di vario tipo (balistiche, psichiatriche, criminologiche, biologiche e di laboratorio, ecc.).
 
Molte sono quindi le attività che rientrano tra le indagini difensive. Bisogna ricordare sempre però che, per ogni tipo di indagine, è necessario seguire la procedura imposta dalla legge.
 
L’ investigatore potrà essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito all’attività svolta in sede di investigazioni difensive.
 
In conclusione, l’indagine difensiva costituisce un prezioso strumento per realizzare pienamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a indagini preliminari e/o al procedimento penale e l’investigatore privato si rivela una figura che concorre concretamente a fare giustizia nel panorama processuale.
 
La nostra agenzia di investigazioni non solo è munita di regolare autorizzazione a svolgere questo tipo di indagini, ma si distingue nel settore per l’esperienza maturata e per il profilo interdisciplinare e altamente qualificato del team.
 
La posta in gioco è talmente alta che il ruolo dell’investigatore privato diventa irrinunciabile. 
 
[1] Il difensore, dopo che l’investigatore privato autorizzato avrà preso l’incarico con apposito mandato, avrà il compito di comunicare il conferimento dell’incarico previsto all’autorità giudiziaria procedente.
 
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